Art. 223. Valutazione dei rischi


Art. 223.
Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato
tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità
delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco é
riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
2.  Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo
224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi
compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali é prevedibile la possibilità di notevole esposizione o
che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione
di tutte le misure tecniche.
3.  Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono
valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4.  Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e
successive modificazioni, il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi é
tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa
valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con
gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei
rischi.
6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei
rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale
attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e
all’attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli
mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessità.