Art. 225. Misure specifiche di protezione


Art. 225.
Misure specifiche di protezione e di prevenzione
1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 223, provvede
affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo
consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la
salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la
sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti
misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e
materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si
riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.
2.  Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di
protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che
possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono
presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui é riportato un elenco meramente
indicativo nell’allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai
valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio
temporali.
3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il
datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell’evento,
adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi
noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni
effettuate ai sensi del comma 2 per l’adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di
cui all’articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e
protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle
operazioni, compresi l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento di agenti chimici
incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di
concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente
instabili.
5.  Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di
concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente
instabili, il datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o
l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze
o miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli
effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione
dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele
di sostanze chimicamente instabili.
6.  Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed
individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto
riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7.  Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e
macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di
esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.
8.  Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale,
delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza
indugio, all’organo di vigilanza.