Art. 226. Disposizioni in caso di incident
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Art. 226.
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto del Ministro
dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del
7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle
conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di
lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure
comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e
la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli
effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di
lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui é consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle
riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione
individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la
situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di
comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In
particolare nel piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per
l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti
per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal
verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate
in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona
interessata.


