Art. 229. Sorveglianza sanitaria


Art. 229.
Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per
la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo
riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente
con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati
della sorveglianza sanitaria;
c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire
al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico é obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali é stato fissato un
valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I
risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e
comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive
particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le
misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.
6. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di
lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la
salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente
informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 223;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare
o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori
che hanno subito un’esposizione simile.
8. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.