Art. 230. Cartelle sanitarie e di rischio
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Art. 230.
Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella
sanitaria secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato
tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di
rischio sono, tra l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di
prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, é fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.


