Art. 232. Adeguamenti normativi
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Art. 232.
Adeguamenti normativi
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, é istituito
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e
l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli
agenti chimici. Il Comitato é composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia
tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute, su proposta dell’Istituto
superiore di sanità, dell’ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro
dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di
esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì
stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla
Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del
progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 é inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la
salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione
di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei
parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l’individuazione del rischio
basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, sulla base
di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso
per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori é comunque effettuata dal datore di lavoro.


