Art. 233. PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI


CAPO II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233.
Campo di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente
alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, le norme del
presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad
agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.