Art. 234. Definizioni


Art. 234.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2,
stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o
più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII, nonché una sostanza od un
preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato XLII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2,
stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o
più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in
funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di
respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito
nell’allegato XLIII.