Art. 235. Sostituzione e riduzione
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Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235.
Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro
in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un
procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la
salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non é tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede
affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema
chiuso purché tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non é tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il
livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato XLIII.


