Art. 243. Registro di esposizione


Art. 243.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui all’articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale é riportata, per ciascuno di essi,
l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale
agente. Detto registro é istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del
medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno
accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 242, provvede ad istituire e
aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c).
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di
rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL, per il tramite del
medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle
annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell’articolo 25 del presente
decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le
cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono
conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a
quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e
trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del Glossary Link trattamento dei Glossary Link dati personali e nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai
commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per
territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta,
le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1
all’organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad
agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il
lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal
decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro,
adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.
10. L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi al contenuto dei registri
di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.