Art. 246. - ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO


CAPO III PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246.
Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si
applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori,
un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti
amianto, smaltimento e Glossary Link trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.