Art. 251. Misure di prevenzione e protezione
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Art. 251.
Misure di prevenzione e protezione
1. In tutte le attività di cui all’articolo 246, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente
dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in
ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o
da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie
respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto
nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima
della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata
nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del
valore limite indicato all’articolo 254;
c) l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto
dal lavoro, l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui
all’articolo 256, comma 4, lettera d);
d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall’articolo 249, comma 3, si applica
quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;
e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o,
se ciò non é possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria;
f) tutti i locali e le attrezzature per il
trattamento dell’amianto devono poter essere sottoposti a regolare
pulizia e manutenzione;
g) l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere
stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati
imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti
devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti
pericolosi.


