Art. 161. Campo di applicazione


Titolo V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 161.
Campo di applicazione
1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico
stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
2 bis. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei
Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano
in presenza di traffico veicolare.