Art. 163. Obblighi del datore di lavoro
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Art. 163.
Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 28, risultano rischi che non
possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione
del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di
sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di
rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle
norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, fa ricorso, se del
caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale,
marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell’allegato XXVIII.


