Art. 164. Informazione e formazione
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Art. 164.
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da
adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa ovvero dell’unità
produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve
avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa
implica l’uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.


