Art. 167. Campo di applicazione


Titolo VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 167.
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi
che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-
lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s’intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di
uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un
carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo-tendinee e
nervovascolari.