Art. 168. Obblighi del datore di lavoro
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Art. 168.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore
di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori
stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti
carichi, tenendo conto dell’allegato XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e
salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al
lavoro in questione tenendo conto dell’allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate,
tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di
lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del
rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’allegato
XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.


