Art. 174. Obblighi del datore di lavoro


CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
Art. 174.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, analizza i posti di lavoro con
particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di
cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi
riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai
requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV.