Art. 176. Sorveglianza sanitaria


Art. 176.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi
dell’articolo 41, comma 6.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la
periodicità delle visite di controllo é biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o
limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri
casi.
4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di
idoneità.
5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le
modalità previste all’articolo 41, comma 2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione
dell’attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia
possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.