Art. 180. AGENTI FISICI
| Art. 181. Valutazione dei rischi< --- |
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Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 180.
Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli
infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale,
il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si
applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle
comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti
esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti é disciplinata unicamente dal decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.


