Art. 180. AGENTI FISICI


Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 180.
Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli
infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale,
il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si
applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle
comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti
esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti é disciplinata unicamente dal decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.

Indice.. Titolo VIII - AGENTI FISICI

Art. 220. Sanzioni a carico del medico competen

Art. 219. Sanzioni a carico del dator

Art. 218. Sorveglianza sanitaria

Art. 217. Disposizioni miranti ad

Art. 216. Identificazione dell’esposizione

Art. 215. Valori limite di esposizione

Art. 214. Definizioni

Art. 213. RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Art. 212. Linee guida

Art. 211. Sorveglianza sanitaria

Art. 210. Misure di prevenzione

Art. 209. Identificazione dell’esposizione

Art. 208. Valori limite di esposizione

Art. 207. Definizioni

Art. 206. CAMPI ELETTROMAGNETICI

Art. 205. Deroghe

Art. 204. Sorveglianza sanitaria

Art. 203. Misure di prevenzione e protezione

Art. 202. Valutazione dei rischi

Art. 201. Valori limite di esposizione

Art. 200. Definizioni

Art. 199. Campo di applicazione

Art. 198. Linee Guida per i settori della musica

Art. 197. Deroghe

Art. 196. Sorveglianza sanitaria

Art. 195. Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 194. Misure per la limitazione dell’esposizione

Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione

Art. 192. Misure di prevenzione e protezione

Art. 191. Valutazione di attività

Art. 190. Valutazione del rischio

Art. 189. Valori limite di esposizione

Art. 188. Definizioni

Art. 187. Campo di applicazione

Art. 186. Cartella sanitaria e di rischio

Art. 185. Sorveglianza sanitaria

Art. 184. Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 183. Lavoratori particolarmente sensibili

Art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare

Art. 181. Valutazione dei rischi

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