Art. 181. Valutazione dei rischi


Art. 181.
Valutazione dei rischi
1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da
esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e
protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é programmata ed effettuata, con
cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e
protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi é aggiornata ogni
qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della
sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e
calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono
essere adottate. La valutazione dei rischi é riportata sul documento di valutazione di cui all’articolo 28,
essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non
rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

Indice.. Titolo VIII - AGENTI FISICI

Art. 220. Sanzioni a carico del medico competen

Art. 219. Sanzioni a carico del dator

Art. 218. Sorveglianza sanitaria

Art. 217. Disposizioni miranti ad

Art. 216. Identificazione dell’esposizione

Art. 215. Valori limite di esposizione

Art. 214. Definizioni

Art. 213. RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Art. 212. Linee guida

Art. 211. Sorveglianza sanitaria

Art. 210. Misure di prevenzione

Art. 209. Identificazione dell’esposizione

Art. 208. Valori limite di esposizione

Art. 207. Definizioni

Art. 206. CAMPI ELETTROMAGNETICI

Art. 205. Deroghe

Art. 204. Sorveglianza sanitaria

Art. 203. Misure di prevenzione e protezione

Art. 202. Valutazione dei rischi

Art. 201. Valori limite di esposizione

Art. 200. Definizioni

Art. 199. Campo di applicazione

Art. 198. Linee Guida per i settori della musica

Art. 197. Deroghe

Art. 196. Sorveglianza sanitaria

Art. 195. Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 194. Misure per la limitazione dell’esposizione

Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione

Art. 192. Misure di prevenzione e protezione

Art. 191. Valutazione di attività

Art. 190. Valutazione del rischio

Art. 189. Valori limite di esposizione

Art. 188. Definizioni

Art. 187. Campo di applicazione

Art. 186. Cartella sanitaria e di rischio

Art. 185. Sorveglianza sanitaria

Art. 184. Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 183. Lavoratori particolarmente sensibili

Art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare

Art. 180. AGENTI FISICI

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