Art. 181. Valutazione dei rischi
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Art. 181.
Valutazione dei rischi
1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da
esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e
protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é programmata ed effettuata, con
cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e
protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi é aggiornata ogni
qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della
sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e
calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono
essere adottate. La valutazione dei rischi é riportata sul documento di valutazione di cui all’articolo 28,
essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non
rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.


