Art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare


Art. 182.
Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i
rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La
riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di
prevenzione contenuti nel presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti
nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione
del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure
immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del
superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e
prevenzione per evitare un nuovo superamento.