Art. 185. Sorveglianza sanitaria
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Art. 185.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di
cui all’articolo 41, ed é effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi
capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal
datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di
salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto
professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre il rischio.


