Art. 185. Sorveglianza sanitaria


Art. 185.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di
cui all’articolo 41, ed é effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi
capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal
datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di
salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto
professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre il rischio.

Indice.. Titolo VIII - AGENTI FISICI

Art. 220. Sanzioni a carico del medico competen

Art. 219. Sanzioni a carico del dator

Art. 218. Sorveglianza sanitaria

Art. 217. Disposizioni miranti ad

Art. 216. Identificazione dell’esposizione

Art. 215. Valori limite di esposizione

Art. 214. Definizioni

Art. 213. RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Art. 212. Linee guida

Art. 211. Sorveglianza sanitaria

Art. 210. Misure di prevenzione

Art. 209. Identificazione dell’esposizione

Art. 208. Valori limite di esposizione

Art. 207. Definizioni

Art. 206. CAMPI ELETTROMAGNETICI

Art. 205. Deroghe

Art. 204. Sorveglianza sanitaria

Art. 203. Misure di prevenzione e protezione

Art. 202. Valutazione dei rischi

Art. 201. Valori limite di esposizione

Art. 200. Definizioni

Art. 199. Campo di applicazione

Art. 198. Linee Guida per i settori della musica

Art. 197. Deroghe

Art. 196. Sorveglianza sanitaria

Art. 195. Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 194. Misure per la limitazione dell’esposizione

Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione

Art. 192. Misure di prevenzione e protezione

Art. 191. Valutazione di attività

Art. 190. Valutazione del rischio

Art. 189. Valori limite di esposizione

Art. 188. Definizioni

Art. 187. Campo di applicazione

Art. 186. Cartella sanitaria e di rischio

Art. 184. Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 183. Lavoratori particolarmente sensibili

Art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare

Art. 181. Valutazione dei rischi

Art. 180. AGENTI FISICI

- Pagina precedente -