Art. 195. Informazione e formazione dei lavoratori
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Art. 195.
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 184 nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il
datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione
vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.


