Art. 197. Deroghe


Art. 197.
Deroghe
1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del
valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione di tali dispositivi potrebbe
comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la
loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro
anni dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione,
specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono
riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata
applicazione la disciplina regolare.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 é condizionata dall’intensificazione della sorveglianza
sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti
siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il
rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della
Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Indice.. Titolo VIII - AGENTI FISICI

Art. 220. Sanzioni a carico del medico competen

Art. 219. Sanzioni a carico del dator

Art. 218. Sorveglianza sanitaria

Art. 217. Disposizioni miranti ad

Art. 216. Identificazione dell’esposizione

Art. 215. Valori limite di esposizione

Art. 214. Definizioni

Art. 213. RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Art. 212. Linee guida

Art. 211. Sorveglianza sanitaria

Art. 210. Misure di prevenzione

Art. 209. Identificazione dell’esposizione

Art. 208. Valori limite di esposizione

Art. 207. Definizioni

Art. 206. CAMPI ELETTROMAGNETICI

Art. 205. Deroghe

Art. 204. Sorveglianza sanitaria

Art. 203. Misure di prevenzione e protezione

Art. 202. Valutazione dei rischi

Art. 201. Valori limite di esposizione

Art. 200. Definizioni

Art. 199. Campo di applicazione

Art. 198. Linee Guida per i settori della musica

Art. 196. Sorveglianza sanitaria

Art. 195. Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 194. Misure per la limitazione dell’esposizione

Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione

Art. 192. Misure di prevenzione e protezione

Art. 191. Valutazione di attività

Art. 190. Valutazione del rischio

Art. 189. Valori limite di esposizione

Art. 188. Definizioni

Art. 187. Campo di applicazione

Art. 186. Cartella sanitaria e di rischio

Art. 185. Sorveglianza sanitaria

Art. 184. Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 183. Lavoratori particolarmente sensibili

Art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare

Art. 181. Valutazione dei rischi

Art. 180. AGENTI FISICI

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