Art. 197. Deroghe
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Art. 197.
Deroghe
1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del
valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione di tali dispositivi potrebbe
comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la
loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro
anni dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione,
specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono
riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata
applicazione la disciplina regolare.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 é condizionata dall’intensificazione della sorveglianza
sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti
siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il
rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della
Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.


