Art. 201. Valori limite di esposizione
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Art. 201.
Valori limite di esposizione e valori d’azione
1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.
a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, é
fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi é pari a 20 m/s2;
2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare
l’azione, é fissato a 2,5 m/s2.
b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, é
fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi é pari a 1,5 m/s2;
2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, é fissato a 0,5
m/s2.
2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo
ricorrente.


