Art. 202. Valutazione dei rischi


Art. 202.
Valutazione dei rischi
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i
livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle
condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle
vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso
banche dati dell’ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal
costruttore delle attrezzature.
Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una
metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
3. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio é valutata o misurata in
base alle disposizioni di cui all’allegato XXXV, parte A.
4. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero é valutata o misurata in base alle
disposizioni di cui all’allegato XXXV, parte B.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti
elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o
a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione specificati nell’articolo 201;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con
particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le
vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;
f) l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni
meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore
lavorative, in locali di cui é responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il
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sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili
nella letteratura scientifica.

Indice.. Titolo VIII - AGENTI FISICI

Art. 220. Sanzioni a carico del medico competen

Art. 219. Sanzioni a carico del dator

Art. 218. Sorveglianza sanitaria

Art. 217. Disposizioni miranti ad

Art. 216. Identificazione dell’esposizione

Art. 215. Valori limite di esposizione

Art. 214. Definizioni

Art. 213. RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Art. 212. Linee guida

Art. 211. Sorveglianza sanitaria

Art. 210. Misure di prevenzione

Art. 209. Identificazione dell’esposizione

Art. 208. Valori limite di esposizione

Art. 207. Definizioni

Art. 206. CAMPI ELETTROMAGNETICI

Art. 205. Deroghe

Art. 204. Sorveglianza sanitaria

Art. 203. Misure di prevenzione e protezione

Art. 201. Valori limite di esposizione

Art. 200. Definizioni

Art. 199. Campo di applicazione

Art. 198. Linee Guida per i settori della musica

Art. 197. Deroghe

Art. 196. Sorveglianza sanitaria

Art. 195. Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 194. Misure per la limitazione dell’esposizione

Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione

Art. 192. Misure di prevenzione e protezione

Art. 191. Valutazione di attività

Art. 190. Valutazione del rischio

Art. 189. Valori limite di esposizione

Art. 188. Definizioni

Art. 187. Campo di applicazione

Art. 186. Cartella sanitaria e di rischio

Art. 185. Sorveglianza sanitaria

Art. 184. Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 183. Lavoratori particolarmente sensibili

Art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare

Art. 181. Valutazione dei rischi

Art. 180. AGENTI FISICI

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