Art. 204. Sorveglianza sanitaria
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Art. 204.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità
diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione
dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del
rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il
medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle
vibrazioni é tale da rendere possibile l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione e una
malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed é probabile che la malattia o gli effetti
sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che
consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.


