Art. 204. Sorveglianza sanitaria


Art. 204.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità
diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione
dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del
rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il
medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle
vibrazioni é tale da rendere possibile l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione e una
malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed é probabile che la malattia o gli effetti
sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che
consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

Indice.. Titolo VIII - AGENTI FISICI

Art. 220. Sanzioni a carico del medico competen

Art. 219. Sanzioni a carico del dator

Art. 218. Sorveglianza sanitaria

Art. 217. Disposizioni miranti ad

Art. 216. Identificazione dell’esposizione

Art. 215. Valori limite di esposizione

Art. 214. Definizioni

Art. 213. RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Art. 212. Linee guida

Art. 211. Sorveglianza sanitaria

Art. 210. Misure di prevenzione

Art. 209. Identificazione dell’esposizione

Art. 208. Valori limite di esposizione

Art. 207. Definizioni

Art. 206. CAMPI ELETTROMAGNETICI

Art. 205. Deroghe

Art. 203. Misure di prevenzione e protezione

Art. 202. Valutazione dei rischi

Art. 201. Valori limite di esposizione

Art. 200. Definizioni

Art. 199. Campo di applicazione

Art. 198. Linee Guida per i settori della musica

Art. 197. Deroghe

Art. 196. Sorveglianza sanitaria

Art. 195. Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 194. Misure per la limitazione dell’esposizione

Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione

Art. 192. Misure di prevenzione e protezione

Art. 191. Valutazione di attività

Art. 190. Valutazione del rischio

Art. 189. Valori limite di esposizione

Art. 188. Definizioni

Art. 187. Campo di applicazione

Art. 186. Cartella sanitaria e di rischio

Art. 185. Sorveglianza sanitaria

Art. 184. Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 183. Lavoratori particolarmente sensibili

Art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare

Art. 181. Valutazione dei rischi

Art. 180. AGENTI FISICI

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