Art. 205. Deroghe


Art. 205.
Deroghe
1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate,
può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero
qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile
rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche é abitualmente
inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di
lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio
dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri,
con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui é sottoposto il lavoratore sono
inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall’organo di
vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni
e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le
circostanze che le hanno giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 é condizionata all’intensificazione della sorveglianza
sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti
siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il
rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della
Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del
presente articolo.

Indice.. Titolo VIII - AGENTI FISICI

Art. 220. Sanzioni a carico del medico competen

Art. 219. Sanzioni a carico del dator

Art. 218. Sorveglianza sanitaria

Art. 217. Disposizioni miranti ad

Art. 216. Identificazione dell’esposizione

Art. 215. Valori limite di esposizione

Art. 214. Definizioni

Art. 213. RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Art. 212. Linee guida

Art. 211. Sorveglianza sanitaria

Art. 210. Misure di prevenzione

Art. 209. Identificazione dell’esposizione

Art. 208. Valori limite di esposizione

Art. 207. Definizioni

Art. 206. CAMPI ELETTROMAGNETICI

Art. 204. Sorveglianza sanitaria

Art. 203. Misure di prevenzione e protezione

Art. 202. Valutazione dei rischi

Art. 201. Valori limite di esposizione

Art. 200. Definizioni

Art. 199. Campo di applicazione

Art. 198. Linee Guida per i settori della musica

Art. 197. Deroghe

Art. 196. Sorveglianza sanitaria

Art. 195. Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 194. Misure per la limitazione dell’esposizione

Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione

Art. 192. Misure di prevenzione e protezione

Art. 191. Valutazione di attività

Art. 190. Valutazione del rischio

Art. 189. Valori limite di esposizione

Art. 188. Definizioni

Art. 187. Campo di applicazione

Art. 186. Cartella sanitaria e di rischio

Art. 185. Sorveglianza sanitaria

Art. 184. Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 183. Lavoratori particolarmente sensibili

Art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare

Art. 181. Valutazione dei rischi

Art. 180. AGENTI FISICI

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