Art. 207. Definizioni
| Art. 208. Valori limite di esposizione< --- | --- >Art. 206. CAMPI ELETTROMAGNETICI |
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Art. 207.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:
a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) valori limite di esposizione: limiti all’esposizione a campi elettromagnetici che sono basati
direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi
limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti
nocivi a breve termine per la salute conosciuti;
c) valori di azione: l’entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di
campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B), corrente indotta
attraverso gli arti (IL) e densità di potenza (S), che determina l’obbligo di adottare una o più delle
misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti
valori limite di esposizione.


