Art. 209. Identificazione dell’esposizione
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Art. 209.
Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando
necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La
valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee
standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate
norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione,
misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta
le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico
Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle
attrezzature.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1,
qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all’articolo 208, il datore di lavoro valuta e,
quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere
effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purché si sia già proceduto ad una valutazione
conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla
raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla
sicurezza.
4. Nell’ambito della valutazione del rischio di cui all’articolo 181, il datore di lavoro presta particolare
attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell’esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 208;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri
dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica
superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille
prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese
le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 28 precisa le misure
adottate, previste dall’articolo 210.


