Art. 211. Sorveglianza sanitaria
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Art. 211.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità
inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al
rischio di cui all’articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di
lavoro. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi
da quelli forniti dal medico competente.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 182, sono tempestivamente sottoposti a
controllo medico i lavoratori per i quali é stata rilevata un’esposizione superiore ai valori di azione di cui
all’articolo 208, comma 2 a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2,
dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza.


