Art. 213. RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI


CAPO V PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI
OTTICHE ARTIFICIALI
Art. 213.
Campo di applicazione
1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con
particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.