Art. 218. Sorveglianza sanitaria
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Art. 218.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità
inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al
rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La
sorveglianza sanitaria é effettuata con l’obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi
per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche
derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono
tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali é stata rilevata un’esposizione
superiore ai valori limite di cui all’articolo 215.
3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:
a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano.
Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe
sottoporsi dopo la fine dell’esposizione;
b) il datore di lavoro é informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo
conto del segreto professionale.


