Art. 266. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
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Titolo X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 266.
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi é rischio di esposizione
ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego confinato
di microrganismi geneticamente modificati e sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi
geneticamente modificati.


