Art. 268. Classificazione degli agenti biologici


Art. 268.
Classificazione degli agenti biologici
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in
soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un
rischio per i lavoratori; é poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o
terapeutiche.
2. Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato
tra le due possibilità.
3. L’allegato XLVI riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.