Art. 270. Autorizzazione
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Art. 270.
Autorizzazione
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del
gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della salute.
2. La richiesta di autorizzazione é corredata da:
a) le informazioni di cui all’articolo 269, comma 1;
b) l’elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L’autorizzazione é rilasciata dai competenti uffici del Ministero della salute sentito il parere dell’Istituto
superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed é rinnovabile.
L’accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l’autorizzazione ne comporta la
revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della salute di
ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un
agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della salute comunica all’organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni
concesse e le variazioni sopravvenute nell’utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero
della salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali é stata
comunicata l’utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.


