Art. 276. Misure specifiche per i processi industriali
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Art. 276.
Misure specifiche per i processi industriali
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’allegato XLVII, punto 6, nei processi industriali
comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente
scelte tra quelle elencate nell’allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all’articolo 275.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute
dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di
contenimento.


