Art. 280. Registri degli esposti
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Art. 280.
Registri degli esposti e degli eventi accidentali
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro
in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di
esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione .Il medico competente e il rappresentante per
la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente
per territorio,comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano
richiesta,le variazioni intervenute;
b) comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del
rapporto di lavoro,dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l’aggiornamento dei
dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le
relative cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e
all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed
all'ISPESL copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle
sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di
esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono
conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a dieci anni
dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali é noto che
possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza
periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo é di quaranta
anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi é custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita la
Commissione consultiva permanente.
7. L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi alle risultanze del
registro di cui al comma 1.


