Art. 286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzion
| --- >Art. 285. Sanzioni a carico dei lavoratori |
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Art. 286.
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.


