Art. 287. PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE


Titolo XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 287.
Campo di applicazione
1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono
essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all’articolo 288.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove é presente un’area con atmosfere esplosive,
oppure é prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell’ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
b) all’uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze
chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
e) all’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le
pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle
sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di
merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l’Organizzazione per l’Aviazione civile
internazionale (ICAO), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa
comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.