Art. 296. Verifiche
| Art. 297. Sanzioni a carico dei datori< --- | --- >Art. 295. Termini per l’adeguamento |
|---|
Art. 296.
Verifiche
1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462.


