Art. 298.Principio di specialità
| Art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi< --- |
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Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Art. 298.
Principio di specialità
1. Quando uno stesso fatto é punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni
previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.


