Art. 301-bis. Estinzione agevolata
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Art. 301-bis.
Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il
trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma
pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione
non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.


