Art. 302. Definizione delle contravvenzioni punite
| Art. 302-bis. Potere di disposizione< --- | --- >Art. 301-bis. Estinzione agevolata |
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Art. 302.
Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto
1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta dell’imputato,
sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata
secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire
solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La
somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.
2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo
causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione
personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo
superiore ai quaranta giorni.
3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la
sostituzione di cui al comma 1 senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli
previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all’articolo 589, comma 2 e 590, comma 3, del
codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, il reato si estingue.


