Art. 305. Clausola finanziaria


Art. 305.
Clausola finanziaria
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 11, commi 1 e 2, dall’esecuzione del presente decreto, ivi
compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente
decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo
stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

Indice.. Titolo XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 306. Disposizioni finali

Art. 304. Abrogazioni

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