Art. 27. Responsabilita' patrimoniale dell'ente
| Art. 28. Trasformazione dell'ente< --- |
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Capo II
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
SEZIONE I
Responsabilita' patrimoniale dell'ente
Art. 27.
Responsabilita' patrimoniale dell'ente
1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.


