Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti


Art. 38.
Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e' riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna;
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Nota all'art. 38:
- Si riporta il testo degli articoli 71 e 444 del codice di procedura penale:
"Art. 71 (Sospensione del procedimento per incapacita' dell'imputato). - 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato e' tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonche' il curatore speciale nominato all'imputato.
4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 70, comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facolta' di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonche' agli atti cui questi ha facolta' di assistere.
5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 70, comma 3.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3.".
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.".

Indice.. Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

Art. 81. Certificati dell'anagrafe

Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni

Art. 79. Nomina del commissario giudiziale

Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive

Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive

Art. 76. Pubblicazione della sentenza

Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

Art. 74. Giudice dell'esecuzione

Art. 73. Revisione delle sentenze

Art. 72. Estensione delle impugnazioni

Art. 71. Impugnazioni delle sentenze

Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

Art. 69. Sentenza di condanna

Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari

Art. 67. Sentenza di non doversi procedere

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente

Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione

Art. 64. Procedimento per decreto

Art. 63. Applicazione della sanzione su richies

Art. 62. Giudizio abbreviato

Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

Art. 60. Decadenza dalla contestazione

Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo

Art. 58. Archiviazione

Art. 57. Informazione di garanzia

Art. 56. Termine per l'accertamento

Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo

Art. 54. Sequestro conservativo

Art. 53. Sequestro preventivo

Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti

Art. 51. Durata massima delle misure cautelari

Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari

Art. 49. Sospensione delle misure cautelari

Art. 48. Adempimenti esecutivi

Art. 47. Giudice competente

Art. 46. Criteri di scelta delle misure

Art. 45. Applicazione delle misure cautelari

Art. 44. Incompatibilita' con l'ufficio di testimone

Art. 43. Notificazioni all'ente

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