Art. 44. Incompatibilita' con l'ufficio di testimone
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SEZIONE III
P r o v e
Art. 44.
Incompatibilita' con l'ufficio di testimone
1. Non puo' essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.


