Art. 45. Applicazione delle misure cautelari


SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45.
Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilita' dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalita' applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo' nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Nota all'art. 45:
- Si riporta il testo dell'art. 292 del codice di procedura penale:
"Art. 292 (Ordinanza del giudice). - 1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio:
a) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonche', in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e' disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.
2-bis. L'ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.
2-ter. L'ordinanza e' nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'art. 358, nonche' all'art. 327-bis.
3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura e' disposta esime gli ufficiali e gli agenti Glossary Link incaricati dal darvi esecuzione.".

Indice.. Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

Art. 81. Certificati dell'anagrafe

Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni

Art. 79. Nomina del commissario giudiziale

Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive

Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive

Art. 76. Pubblicazione della sentenza

Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

Art. 74. Giudice dell'esecuzione

Art. 73. Revisione delle sentenze

Art. 72. Estensione delle impugnazioni

Art. 71. Impugnazioni delle sentenze

Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

Art. 69. Sentenza di condanna

Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari

Art. 67. Sentenza di non doversi procedere

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente

Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione

Art. 64. Procedimento per decreto

Art. 63. Applicazione della sanzione su richies

Art. 62. Giudizio abbreviato

Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

Art. 60. Decadenza dalla contestazione

Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo

Art. 58. Archiviazione

Art. 57. Informazione di garanzia

Art. 56. Termine per l'accertamento

Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo

Art. 54. Sequestro conservativo

Art. 53. Sequestro preventivo

Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti

Art. 51. Durata massima delle misure cautelari

Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari

Art. 49. Sospensione delle misure cautelari

Art. 48. Adempimenti esecutivi

Art. 47. Giudice competente

Art. 46. Criteri di scelta delle misure

Art. 44. Incompatibilita' con l'ufficio di testimone

Art. 43. Notificazioni all'ente

Art. 42. Vicende modificative dell'ente

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